Art. 5.
(Disposizioni attuative).

      1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 315:

          1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

 

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          2) al terzo comma, le parole: «versare la somma e» sono soppresse;

          3) al quarto comma, le parole: «e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi» sono soppresse;

          4) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

          «Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 del codice e dal secondo comma del presente articolo, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

          a) copia del titolo di proprietà;

          b) copia del passavanti provvisorio;

          c) copia del certificato di stazza;

          d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

          e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;

          f) impegno a presentare, entro sessanta giorni, gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempie a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia»;

          b) all'articolo 362:

              1) al primo comma, le parole: «timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare» sono sostituite dalle seguenti: «timbro della nave, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante della nave»;

              2) al secondo comma, le parole: «comandante del porto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della nave»;

 

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          c) all'articolo 363, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «L'inventario di bordo, il giornale di navigazione e il giornale di carico possono essere compilati in lingua inglese»;

          d) all'articolo 365:

              1) al primo comma le parole: «l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave» sono sostituite dalle seguenti: «l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi»;

          2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «Quando i libri sono esauriti o resi inservibili il comandante della nave li consegna all'armatore unitamente ad un verbale di consegna che è inviato per conoscenza all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;

          e) l'articolo 366 è abrogato;

          f) all'articolo 369:

          1) al primo comma, le parole da: «, controfirmato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e controfirmato dai periti incaricati della visita della nave»;

          2) al terzo comma, le parole: «; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare» sono soppresse;

          3) al quinto comma, le parole: «, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante della nave»;

 

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          4) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

          «L'inventario di bordo può essere tenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici»;

          g) l'articolo 374 è abrogato.

      2. Il modello dell'atto di nazionalità di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 1o dicembre 1953, adottato ai sensi dell'articolo 323 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.